Con la finanziaria 2009 (articolo 2, comma 11) viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione relativa alla riduzione della accisa sul gas naturale per gli usi industriali e dunque gli aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base alla disposizione la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo, anziché 0,012 euro (24,2 lire).
L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti, grandi consumatori, che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 356/2001, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente alla regione Sardegna). Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008.
Il marchio è il segno distintivo idoneo a far riconoscere sul mercato i prodotti di un determinato imprenditore rispetto a quelli concorrenti. Per ottenere il diritto di utilizzare il marchio in esclusiva occorre procedere alla sua registrazione. Ciò può avvenire secondo due differenti modalità:
- a livello nazionale: presentando la domanda in ogni singolo Stato. In Italia la domanda può essere presentata presso le Camere di Commercio, personalmente oppure a mezzo raccomandata a.r. all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma;
- a livello europeo (marchio comunitario, Reg. CE 40/94): presentando (anche on-line) un’unica richiesta all’UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno). Con questa seconda modalità si ottiene una protezione equivalente a quella risultante dal procedere ad una registrazione singola in ciascuno Stato membro ed il titolo è gestito dalla Comunità Europea.
Nel caso in cui si desideri poi proteggere il marchio anche in paesi extracomunitari è necessario richiedere una registrazione internazionale presso l’ufficio internazionale del WIPO (l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) di Ginevra. Tale organismo provvederà ad inoltrare la vostra richiesta presso tutti gli Stati di suo interesse.
Il brevetto è lo strumento che sancisce il diritto di esclusiva sullo sfruttamento di un’invenzione da parte del suo titolare. Per ottenere tale diritto è necessario procedere alla registrazione. In Italia la domanda può essere presentata presso tutte le Camere di commercio oppure a mezzo raccomandata a.r. all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.
La domanda può anche essere presentata presso l’Ufficio Europeo Brevetti. In tal modo è possibile ottenere il brevetto europeo.
Dal 13 dicembre 2007 è entrata in vigore la Convenzione del Brevetto Europeo EPC 2000 (acronimo di European Patent Convention) che va a sostituire la vecchia Convenzione sottoscritta a Monaco e risalente al 5 ottobre 1973.
La Convenzione introduce nuovi elementi quali :
· la procedura di concessione dei brevetti
· le regole applicabili alle controversie.
Per ottenere una registrazione del brevetto in Stati extraeuropei è invece necessario rivolgersi all’Ufficio internazionale del WIPO di Ginevra e presentare una richiesta di registro internazionale di brevetto secondo quanto previsto dal Trattato di Cooperazione sui Brevetti (TCP): il sistema prevede il deposito di una sola domanda di registro nella quale si dovranno specificare gli Stati in cui si desidera registrare il brevetto. Successivamente la richiesta viene inoltrata dal WIPO a tutte le autorità nazionali interessate dalla nostra domanda ed anche in questo caso sarà ogni singolo Stato a concedere o meno la registrazione e a regolarla secondo le proprie leggi.
Si. L'articolo 2, comma 8 della Legge finanziaria 2009 ha prorogato al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. I benefici consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1%) l'imposta catastale.
Telemaco consente l'accesso al database del registro Imprese. E' un servizio interattivo che permette agli utenti registrati di effettuare on-line tutti gli adempimenti amministrativi verso le Camere di Commercio. In particolare:
- spedizione pratiche telematiche al Registro Imprese con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento di ogni pratica inoltrata.
- Interrogazione dei Registri delle Camere di Commercio. E' possibile ottenere visure e certificati camerali, atti e bilanci ottici, informazioni su imprese e persone ed elenchi.
Per accedere a telemaco vi sono due alternative: la prima è recarsi sul sito Infoimprese nel riquadro relativo al Telemacopay cliccare sul link “come aderire al servizio”, e seguire le indicazioni ivi specificate. La seconda è sottoscrivere la convenzione “TelemacoPay” direttamente presso la CCIAA. Se si è iscritti ad una associazione di categoria o ordine professionale che abbia stipulato con Infocamere una convenzione nazionale ci si può rivolgere anche direttamente ad essi (l’elenco è disponibile sul sito www.infocamere.it/banche_dati.htm).
L'art. 2 del decreto 112/2008 prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica siano realizzabili con la procedura della Denuncia di inizio attività (Dia). L'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, ove di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dall'esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza ritardi nella prosecuzione dei lavori. Le infrastrutture destinate alle comunicazioni in fibra ottica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
La finanziaria 2008 all'art. 3 comma 123 stabilisce che "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermita che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro".
La norma, se applicata, attribuirebbe un diritto di precedenza nelle assunzioni rispetto a ogni categoria e con preferenza a parità di titoli. Le assunzioni per chiamata diretta sono quelle previste dalla Legge 407/98 per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministero fino all'ottavo livello retributivo.
Di fatto però non è stata ancora emanata la circolare esplicativa a tutte le amministrazioni interessate, da parte del Ministero della funzione pubblica, che avrebbe potuto rendere operativa la norma.
Con DPCM del 22 dicembre 2008 (GU n. 32 del 9 febbraio 2009) è stato inoltre istituito un Tavolo tecnico per per l'attuazione della normativa in materia di vittime del dovere proprio per il fatto che sussistono criticita' relativamente all'attuazione di alcune disposizioni che rendono necessari interventi sia sul piano normativo, sia sul piano amministrativo e organizzativo.Tra le disposizioni citate che necessessiterebbero di interventi non viene però espressamente citato l'art. 123 di cui sopra.
Il riferimento per la conservazione delle scritture contabili è l'art. 2220 del codice civile, che prevede che le scritture debbano essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Nella Finanziaria 2008 era prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di un mutuo a queste condizioni:
1) si poteva chiedere la sospensione massimo 2 volte nella vita del mutuo;
2) si poteva sospendere al massimo per 18 mesi complessivi il pagamento della rata;
3) il mutuatario in difficoltà avrebbe dovuto necessariamente dimostrare le reali condizioni economiche e l'impossibilità di far fronte ai debiti contratti, purchè, prima della richiesta della sospensione non si fosse attivata la macchina giudiziaria per un eventuale pignoramento dell’immobile ipotecato per via della insolvibilità del cliente. Tra le cause che potevano permettere la sospensione del pagamento delle rate era prevista anche la nascita di un figlio.
L’applicazione della norma era però subordinata alla successiva emanazione dei decreti attuativi, sia per l’istituzione di un fondo ad hoc per il finanziamento delle spese notarili, sia per le istruzioni operative. Decreti che ad oggi non sono ancora stati emanati. Per cui attualmente non è possibile richiedere la sospensione del pagamento della rata.
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia - agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo.
I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori.
Invitalia fornisce finanziamenti per il lavoro autonomo, la microimpresa e il franchising. I requisiti e le modalità di accesso ai finanziamenti cambiano in base alla tipologia di investimento. E' possibile ricevere ulteriori informazioni e scaricare il materiale consultando i seguenti link:
LAVORO AUTONOMO
MICROIMPRESA
FRANCHISING
L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, ha introdotto una tutela del risparmio dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, prevedendo che essi siano ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ossia a ricorrere alle disponibilità del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie finanziato con i cosiddetti «conti dormienti».
Per le modalità di attuazione dell'indennizzo a favore dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A è intervenuto il DL 1 luglio 2009 n. 78 che all'art. 19 recita "ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate".
In sostanza non sarà denaro contante ad arrivare nelle mani dei risparmiatori, che si ritroveranno invece in portafoglio titoli di Stato di nuova eniissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e taglio minimo unitario di 1.000 euro. Ci saranno inoltre dei tetti: le assegnazioni di titoli pubblici non potranno superare iioo mila euro per ogni obbligazionista e i 50 mila euro per azionista.
La richiesta va presentata al ministero dell'Economia, tramite gli intermediari finanziari (per esempio le banche) ai quali è stato affidato il deposito dei titoli della compagnia. Nella domanda si deve dichiarare l'impegno irrevocabile a trasferire al Tesoro la totalità dei titoli detenuti, e a rinunciare ad altre azioni o pretese. Entro il 30 settembre gli intermediari finanziari dovranno trasmettere le domande al Tesoro, con un'attestazione dell'effettiva giacenza nei propri conti dei titoli dichiarati.
Per informazioni aggiuntive il centralino del Ministero dell’Economia e delle Finanze consiglia di contattare il n. 06/47613959 (ufficio delega Alitalia).
A fine maggio 2009, gli istituti bancari, poste ecc. verseranno nell’apposito fondo statale le somme che i contribuenti hanno accumulato negli anni su conti correnti, libretti di risparmio ecc. non più movimentati da 10 anni. Presso le singole banche, Poste Italiane e tramite il sito web del Ministero del Tesoro, gli interessati potranno trovare i riferimenti dei conti interessati dal prelievo forzoso. Anche gli assegni circolari non riscossi finiranno nelle casse dello Stato. Banche e poste dovranno versare tali titoli non riscossi entro tre anni dalla loro emissione, termine oltre il quale si prescrive l’azione nei confronti del soggetto che ha richiesto l’emissione dell’assegno. Nell’ordinario termine prescrizionale di dieci anni il soggetto che ha richiesto alla banca l’emissione dell’assegno potrà chiedere al fondo Statale il rimborso dello stesso. Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile trovare informazioni sui Titoli di Stato: BOT, CCT, CTZ, BPT, BTP€I. Per ulteriori informazioni Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile trovare il decalogo delle regole a tutela dei risparmiatori, stabilito dal decreto 29 febbraio 2004. Tali regole devono essere seguite tassativamente dagli intermediari nella fase di sottoscrizione o acquisto dei titoli di debito pubblico. Per ulteriori informazioni Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'art. 32 del decreto 112/2008 ha elevato da 5mila a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità). E' stata inoltre soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta invece l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la cosiddetta tracciabilità dei professionisti con la soppressione dell'obbligo per i lavoratori autonomi e i professionisti di tenere un conto corrente bancario o postale per l'esercizio dell'attività professionale. Per ulteriori informazioni Decreto 112/2008
Se è titolare di un conto erroneamente qualificato come “dormiente” può reclamare il denaro, “bussando” alla porta degli intermediari (cioè dalle banche). L’intermediario che abbia applicato per errore la disciplina di riferimento, versando al fondo l’importo dei rapporti in assenza di condizioni per la dormienza, è tenuto a soddisfare direttamente le richiesta di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo presso il Ministero dell'Economia. Successivamente lo stesso intermediario potrà richiedere al Fondo il rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti. Attenzione: la domanda agli intermediari è possibile solo se questi hanno erroneamente applicato la disciplina di riferimento. Invece, chi ha scoperto di essere titolare di un conto davvero dormiente (ad esempio in caso di eredità) potrà ancora richiedere la restituzione del denaro entro il temine di prescrizione decennale, ma dovrà rivolgersi al ministero dell’Economia. A chiarirlo è una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2008 (prot. 11439). Può contattare direttamente l'ufficio1 della direzione IV del MEF competente al seguente indirizzo di posta elettronica: dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it. In alternativa il numero dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del MEF: Tel.06 47613722 Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.